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3 dicembre 2015 - Giornata dedicata alle scuole

Organizzata in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2015. Tema di questa edizione “Tutti a scuola di Pari Opportunità”.

31/5/2019 Paesaggio Culturale per Tutti. La sfida del Design for

Quando un patrimonio culturale UNESCO coincide con un ambiente naturale difficile, l’accessibilità per tutti diventa una vera sfida. 

Ma è una sfida che si può vincere, anche attraverso il Design for Allil design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza.

31/5/2019 Visita guidata teatrale alle opere del MAU

Sabato 8 giugno 2019, alle ore 10.30 ritrovo presso sede Museo d'Arte Urbana via Rocciamelone 7 per visita guidata teatrale alle opere del MAU - Museo di Arte Urbana ed al Borgo Campidoglio nell'ambito del progetto "MAU for ALL 2019".

31/5/2019 LEA, nuove linee guida 2019

Trasmissione della D.G.R. n. 51–8960 del 16.5.2019 per le nuove Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente e revoca D.G.R. n. 48-9266 del 21.07.2008.

29/5/2019 Nuovo Presidente della Regione Piemonte

Vogliamo complimentarci con il nuovo Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con tutti i Consiglieri eletti e con la Giunta che verrà istituita.

29/5/2019 Basta poco per fare molto!
Basta poco per fare molto! Dona il 5x1000 alla Consulta per le Persone in Difficoltà al CF 97527910018.

Legge di bilancio 2018 e le persone con disabilita’

19/1/2018

Immagine: Legge di bilancio 2018 e le persone con disabilita’

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre (Supplemento Ordinario, n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302) è stato approvato il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”

La norma, approvata in via definitiva dal Senato, è quindi la legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il testo finale, nel complesso, risulta parecchio fragile in quanto a politiche ed innovazioni a favore delle persone con disabilità. Mancano interventi sostanziali nell’ambito della scuola, della promozione dell’inclusione lavorativa, della non autosufficienza, dell’avvio reale dei Livelli Essenziali di Assistenza approvati quest’anno dopo una pluriennale attesa. Altri interventi, pur marginali, rivolti alla generalità dei cittadini non sono scevri da lacune e talora discriminazioni indirette per le persone con disabilità.. E ciò nonostante in sede di dibattito parlamentare vi fossero proposte di emendamento non rivoluzionarie ma certamente di interesse.

Concentriamo quindi la nostra attenzione sui passaggi più rilevanti per le persone con disabilità e per le loro famiglie.

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

L’istituzione di un Fondo per i caregiver è stata plaudita da alcuni commentatori e da alcuni parlamentari come un successo e l’avvio di politiche di sostegno alle persone che assistono un familiare con grave disabilità. Ciò genera negli interessati aspettative nell’immediato che sono largamente irreali.

È pertanto opportuno delineare lo scenario in cui è maturata questa disposizione e soppesarne i concreti effetti, premettendo da subito che con l’entrata in vigore della legge di bilancio nessun caregiver può vantare nuovi diritti soggettivi, né sperare di poterne godere nell’immediato.

Come i Lettori più attenti sapranno alla Commissione Lavoro e Previdenza sociale (11ª) del Senato era affidato, nella Legislatura testè conclusa, il compito referente di analizzare tre disegni di legge in tema di caregiver familiari, ossia coloro che assicurano assistenza a congiunti con disabilità. Un tema che investe ormai milioni di famiglie con vari gradi di gravità in termini di sovraccarico personale, salute, relazioni e ricadute economiche. Le aspettative sono, quindi, notevoli.

I tre testi raccoglievano un numero di firmatari che supera abbondantemente la maggioranza Senatori. E ciò rimarca l’ampio, quanto teorico, interesse attorno alla tematica.

I tre disegni sono stati esaminati in modo congiunto a partire dal gennaio 2017, ma solo nella seduta del 27 settembre 2017 è stato presentato lo schema di testo unificato, cioè la base su cui ora la Commissione avrebbe dovuto procedere alla discussione per consentire la successiva discussione in Aula e poi nell’altro ramo del Parlamento.

Come avevamo previsto da queste colonne [si veda la nostra precedente analisi, NdR], il testo unificato non aveva più i tempi tecnici per essere approvato nemmeno in un ramo del Parlamento, esito del tutto evidente anche ai Senatori.

Va detto che il testo unificato proposto era comunque molto deludente e in larga misura irricevibile da chi assiste abitualmente un familiare con disabilità magari da anni: privo di copertura finanziaria credibile, il testo proposto non introduceva nessun diritto sogettivo, nessuna copertura previdenziale, di malattia, di infortunio, né – tantomeno – prevedeva misure per affrontare compiutamente e in modo strutturale il problema. Nessun livello esenzione, ma nemmeno nessun obiettivo di servizio era previsto come indicazione alle Regioni.

La mancata discussione ed approvazione di un testo (anche poco credibile) è stata tuttavia oggetto di imbarazzo politico vieppiù nell’imminenza delle consultazioni elettorali.

Di qui la spiegazione dei due commi della legge di bilancio (il 254 e il 255) che tentano di porre rimedio alla situazione di impasse. Lasciamo ai Lettori il giudizio se tali disposizioni siano convincenti.

Il primo comma istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.”

Il Fondo “è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare”. Gli interventi legislativi sono di là da venire: il Fondo rimarrà certamente intonso nel 2018. Poi si vedrà.

Di certo, rispetto alla platea dei beneficiari delineati, la cifra è irrisoria.

Già nel 2011 ISTAT riportava un dato piuttosto pesante: 3,3 milioni di persone si prendono regolarmente cura di anziani, malati, adulti con disabilità (8,4%) (ISTAT, “La conciliazione tra lavoro e famiglia. Anno 2010”, dicembre 2011). Ma altri successivi studi e focus, hanno confermato ancora più nel dettaglio la rilevanza quantitava del fenomeno. Per tacere di quella qualitativa.

Il comma successivo fornisce una definizione di caregiver piuttosto zoppicante. Secondo il legislatore “si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto (...), di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.”

A ben vedere il riferimento per l’individuazione della persona con disabilità da assistere è (ancora) il certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). Privo di senso operativo il richiamo all’indennità di accompagnamento (invalidità civile) oltre che discriminatorio poiché non comprende, ad esempio, i ciechi totali, i sordi, i sordo-ciechi cui sono riconosciute altre indennità.

Assolutamente vago il concetto di “lunga durata”, al contrario molto rilevante perpoter calibrare e riconoscere interventi mirati e selettivi.

Marginalmente è anche errata la correlazione “invalido” e legge 104/1992.

Da ultimo i due commi non azzardano deleghe al Governo (futuro): l’eventuale iniziativa legislativa rimarrà all’iniziativa dei futuri Parlamentari.

In conclusione: ci si ritrova, a Camere sciolte, con un Fondo inadeguato a qualsiasi politica di reale impatto, non utilizzabile in assenza di una normativa rinviata sine die, e con una discutibile e poco operativa definizione di caregiver.

 

Reddito di inclusione (ReI)

La legge di bilancio dedica vari commi al rafforzamento dello cosiddetto Reddito di inclusione e alle misure di contrasto alla povertà. Si tratta di misure che dà un lato ampliano la platea dei beneficiari e incrementano il beneficio economico collegato al Reddito di Inclusione (ReI), dall’altro tendono al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali. Una quota della dotazione del Fondo è infatti attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento dei servizi necessari per l’attuazione del ReI (informazione, valutazione multidimensionale, progettazione personalizzata, sostegni anche attraverso i Centri per l’impiego).

Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incremento di: 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di 900 milioni nel 2020. Quindi la dotazione – che include sia l’erogazione del ReI che il supporto ai servizi e ai sostegni - è la seguente: 2059 milioni nel 2018; 2545 milioni nel 2019; 2475 nel 2020.

Come si ricorderà il Reddito di Inclusione è una una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell’esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale.

Il Reddito di inclusione (REI), si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Il ReI, inteso come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale (SIA), è condizionato alla prova dei mezzi, sulla base dell’ISEE, tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa.

Il ReI è stato previsto in prima battuta dalla legge 33/2017 sul contrasto della povertà e poi disciplinato più nel dettaglio dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Sono stati fissati stringenti requisiti della condizione economica del nucleo (ISEE non superiore ad euro 6.000; ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore ad euro 3.000; patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000 euro; patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di euro 10.000.

È inoltre previsto che nessun componente sia intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità. Ed infine c’è il vincolo che nessun componente sia intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre a questi requisiti il decreto 147/2017 ne prevedeva altri di transitori in sede di prima applicazione: presenza di un componente minore di anni 18; presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore; in assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

È appunto su questi ultimi criteri che la legge di bilancio prevede un allentamento sopprimendo il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione.

 

In questo quadro va segnalato che “al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni” gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse assegnate sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente (articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

Figli a carico

Prima di presentare la novità introdotta dalla nuova legge di bilancio è opportuno ricordare il concetto di familiare fiscalmente a carico (definito dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986 all’articolo 12).

Il concetto è particolarmente importante in particolare ai fini della compilazione della denuncia dei redditi e del conseguente pagamento delle imposte. Per questi familiari, infatti, il contribuente può contare sulle specifiche detrazioni per carichi di famiglia, e detrazioni per spese sostenute (es.: spese sanitarie, veicoli per disabili, ausili ecc.). Vengono fissate due condizioni. La prima è la condizione di parentela e affinità

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:

Questi familiari possono però essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordi, ai ciechi civili). Va conteggiata invece l’eventuale rendita dell’abitazione principale.

La cifra di 2.840,51 euro altro non è che la conversione in euro dell’importo di 5.500.000 lire, limite fissato nei lontani anni ‘90 e mai aggiornato.

Ora la legge di bilancio innalza quella soglia a 4.000 euro ma solo per i figli e solo fino al compimento dei 24 anni. Per gli altri familiari ai carico, inclusi i figli di età superiore ai 24 anni, anche se disabili, il limite rimane di 2.840,51 euro annui.

La disposizione diviene efficace solo dal 1 gennaio 2019.

Se è vero che le provvidenze assistenziali (pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili) non sono computate come reddito ai fini Irpef, continuano invece ad esserlo, paradossalmente, le borse lavoro, non equiparate a sostegni assistenziali o a borse di studio oppure a proventi di attività sportive dilettantistiche. Un esempio: un figlio con disabilità di 25 anni che percepisce 250 euro al mese di borsa lavoro, non può essere a carico fiscale, uno della stessa età che percepisce fino a 7500 euro all'anno per attività sportive dilettantistiche rimane, al contrario a carico del padre.

Detrazione spese di abbonamento al trasporto pubblico

La legge di bilancio introduce una nuova detrazione per oneri fra quelle che possono essere fatte valere in sede di dichiarazione dei redditi.

Potranno essere detratte le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a 250 euro l’anno. Contemporaneamente vengono anche esclusi dal calcolo del reddito (ai fini IRPEF) “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari” a carico.

Un opportunità interessante ma che esclude le persone con disabilità che, non potendo fruire del servizio di trasporto pubblico, devono ricorrere ad altre soluzioni oppure devono compartecipare alla spesa per servizi resi da enti pubblici o convenzionati.

Al momento attuale, lo ricordiamo, sono detraibili, e con limiti piuttosto rigorosi, solo le spese del trasporto di ambulanza in ambito sanitario.

Pagamento pensioni, assegni e indennità

La legge di bilancio mette a regime quanto già previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 302, articolo 1): le prestazioni previdenziali e assistenziali sono poste in pagamento (con un unico mandato, ove non esistano cause ostative) il primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se festivo o non bancabile (il sabato, ad esempio, non è bancabile), ad eccezione del mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.

Fondi vari e altri contributi

La legge di stabilità 2016 aveva istituito uno specifico Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (art. 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208) con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.

L’intento era quello di dare attuazione alla legge 134/2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.” Il Fondo è istituito presso il Ministero della Salute. La legge di bilancio ora approvata raddoppia la dotazione portandola a 10 milioni di euro l’anno per il 2019 e il 2020.

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) non è citato nella legge di bilancio. Rimane invariata quindi la destinazione già prevista dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e quindi 314 milioni di euro, salvo che esso non sia oggetto (nuovamente) di riduzioni in sede di accordi fra Stato e Regioni come avvenuto nel 2017.

Ugualmente rimane immutato, lo stanziamento per il Fondo non autosufficienze: 450 milioni in forza di provvedimenti precedenti, ultimo, in ordine di tempo, l’incremento previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Tuttavia, a ben vedere, la dotazione del Fondo perde 50 milioni rispetto al 2017. Infatti, ai 450 milioni citati, il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 incrementava lo stanziamento del FNA di 50 milioni di euro portandolo quindi a 500 milioni di euro per il solo 2017.

 

Vanno segnalati due particolari stanziamenti nell’ambito delle disabilità visive e plurime.

Il primo contributo straordinario (2,5 milioni di euro per il 2019) è a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi. Esso è destinato alla realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca, rivolto all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.

Il secondo contributo (300.000 euro per il 2018) è riservato all’Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie (dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). Questo stanziamento dovrebbe supportare lo svolgimento di idonei test e valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati tecnologici destinati a ciechi e ipovedenti, con conseguente rilascio di un marchio di qualità.

Un milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene anche erogato all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi.

Al fine di sostenere e incentivare servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato «Adriano Sernagiotto» – Onlus di Feltre è assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Infine è concesso per l’anno 2019 un contributo di 1 milione di euro in favore della Lega del Filo d’Oro.

Fonte: http://www.handylex.org

 

Con il contributo di

Compagnia di San Paolo
Fondazione CRT

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